Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale
Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del DL 81/?2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e che, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, il lavoratore ha l'obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:
- n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore)
- formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni;
- per il solo personale incaricato: formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Addetto Antincendio”.
Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere svolta fuori dall’orario di servizio.