Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale

IC Esine

Si ri­cor­da al per­so­na­le che il Di­ri­gen­te sco­la­sti­co, in qua­li­tà di da­to­re di la­vo­ro ha l’ob­bli­go di as­si­cu­ra­re una ade­gua­ta for­ma­zio­ne al per­so­na­le DO­CEN­TE e ATA ai sen­si del­l’art. 19 del DL 81/?2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e suc­ces­si­ve mo­di­fi­che ed in­te­gra­zio­ni e che, come pre­vi­sto dal­l’Ac­cor­do Sta­to-Re­gio­ni del 21.12.2011, il la­vo­ra­to­re ha l'obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.

La for­ma­zio­ne ob­bli­ga­to­ria sul­la si­cu­rez­za pre­ve­de per per­so­na­le DO­CEN­TE e ATA:

  • n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore)
  • formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni;
  • per il solo personale incaricato: formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Addetto Antincendio”.

Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la for­ma­zio­ne sul­la si­cu­rez­za dei luo­ghi di la­vo­ro deve es­se­re svol­ta fuo­ri dal­l’o­ra­rio di ser­vi­zio.